Regolamento e condizioni

Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95 i clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico.

1) Premessa. Nozione di pacchetto turistico

Ai sensi dell’art.2 n.1 decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2) Fonti legislative

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.

3) Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo dal quale l’organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si dà atto che l’agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell’organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art.1.3 CCV oltre che di venditore ex. art.4 decr. legisl. 111/1995, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

4) Pagamenti

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo ivi inclusa l’intera quota di iscrizione, quando prevista, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza, sempre che la prenotazione sia stata confermata ai sensi del precedente art. 3. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopra indicata, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in unica soluzione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Agenzia di viaggio venditrice e dall’Organizzatore. Gli acconti ed il saldo come sopra determinati dovranno essere corrisposti dal contraente al venditore che li trasmetterà all’organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti.

5) Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.

6) Recesso del consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il 10%; - modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della decisione di chiedere il rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica e di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta di aumento e di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo, sarà addebitato, oltre la quota di iscrizione, il corrispettivo per il recesso nella seguente misura: a)Organizzazione della caccia e abbattimento della selvaggina: nei limiti del regolamento fissato per lo specifico programma di caccia e portato a conoscenza dell’iscritto all’atto della prenotazione oltre che della entità dei rimborsi a cui l’Organizzatore avrà diritto. b) Servizi turistici inclusi nel programma di caccia. 1) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: - 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza; - 30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; - 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 2) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo non-stop). - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto - 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza; - 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza; - 50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; - 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 3) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime. Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: - 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; - 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; - 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza; - 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; - 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7) Annullamento del pacchetto turistico

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del precedente art. e nelle modalità di cui al successivo 3° comma, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo, nel Programma fuori catalogo, sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine precedente la data della partenza ivi indicato.

8) Chiarimenti in materia di recesso

Gli effetti del recesso del consumatore o dell’annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 che sostanzialmente riproducono il disposto degli artt.12 e 13 decr. Legisl. 111/95. Pertanto essi rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell’art.1469 ter cod.civ. (introdotto dalla L.52/96 di attuazione della direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge.

9) Modifiche dopo la partenza

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) Sostituzioni

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

11) Obblighi dei partecipanti

cui alla lettera c) del presente articolo. 11) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12) Classificazione alberghiera

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

13) Regime di responsabilità

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14) Limiti del risarcimento

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di 5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno previsto dall’art. 13 n° 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

15) Obbligo di assistenza

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

16) Reclami e denunce

Il consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell’art.19 n.2 d.lgs.111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore. Nessuna responsabilità è da addebitarsi all’Agenzia Organizzatrice per eventuali difficoltà all’importazione della selvaggina o trofei di caccia emergenti presso le Autorità doganali delle varie frontiere attraversate. Raccomandiamo di farsi rilasciare dalla locale Organizzazione il certificato sanitario conforme alle nuove normative CEE. L’Agenzia Organizzatrice non sarà in alcun modo responsabile per i risultati venatori ottenuti: la mancanza o scarsità di selvaggina non comporta alcun rimborso.

17) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18) Fondo di garanzia

È prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n.5 decr. legisl. n.111/95.

19) Clausola compromissoria

Di comune accordo ai sensi dell’art.29 CCV peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione. Addendum. Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici. A) Disposizioni normative - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione. B) Condizioni di contratto - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art.7; art.8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14 1° comma; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con CEA - un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A., specializzata nelle coperture assicurative del turismo. La polizza è depositata presso Dimtur s.r.l. Le garanzie considerate dalla polizza sono “ASSISTENZA” e “BAGAGLIO” e le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo (personale e numerato) che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. Assistenza - Servizio “CEASSISTANCE” - Consulenza medica telefonica - Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 - Invio gratuito di un medico in Italia - Segnalazione di un medico specialista all’estero - Trasporto sanitario organizzato - Rimpatrio/rientro sanitario organizzato - Assistenza infermieristica a domicilio dopo il rimpatrio - Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere fino a € 361,52 per viaggi in Italia € 2.582,28 per viaggi all’estero (Europa/Mondo). I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una franchigia di € 51,65 per sinistro. Per il solo caso di ricovero ospedaliero è indispensabile il preventivo contatto con la Centrale di Allarme, operativa 24 ore su 24. - Rientro contemporaneo dei familiari - Rientro di un minore - Rientro anticipato in seguito a decesso di un familiare in Italia - Viaggio A/R di un familiare e relativo soggiorno per assistere l’Assicurato ricoverato in ospedale - Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno per malattia o infortunio - Rientro dell’Assicurato convalescente - Reperimento e invio di medicinali urgenti - Trasmissione di messaggi urgenti - Protezione carte di credito in caso di furto o smarrimento - Rientro/rimpatrio della salma - Anticipo di denaro per comprovata necessità fino a € 1.032,91 - Cauzione penale fino a € 3.098,74 - Reperimento di un legale all’estero e relativo onorario fino a € 516,46 Assicurazione BAGAGLIO fino a € 206,58 per viaggi in Italia fino a € 516,46 per viaggi all’estero (Europa/Mondo). La copertura è operante per i danni derivanti da furto, scippo, rapina, incendio e mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In eccedenza ai capitali di cui sopra e fino al rispettivo 30% verranno rimborsati gli acquisti di emergenza in seguito a ritardata consegna da parte del vettore aereo di oltre 12 ore dall’arrivo. I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliatamente sul Certificato Personale di Assicurazione numerato (CARD) che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio. Ai sensi della Legge nr. 675 del 31/12/1996 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A. Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato personale di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L. 269/98 - LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA RECLUSIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE E ALLA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI ALL’ESTERO.